Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 52013AB0004
Opinion of the European Central Bank of 11 January 2013 on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions (CON/2013/4)
Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 gennaio 2013 , relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (CON/2013/4)
Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 gennaio 2013 , relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (CON/2013/4)
GU C 96 del 4.4.2013, pagg. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/18 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 gennaio 2013
relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(CON/2013/4)
2013/C 96/04
Introduzione e base giuridica
Il 19 settembre 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).
La BCE è competente a formulare un parere sulla proposta di direttiva in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni riguardanti il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
La BCE vede con favore la proposta di direttiva, che è volta a rafforzare il quadro normativo relativo agli OICVM, in particolare per quanto riguarda: i) le politiche e le prassi retributive per l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio e il personale che svolge funzioni di controllo; ii) le norme relative alla nomina dei depositari di fondi OICVM e allo svolgimento delle funzioni di depositario, incluso il relativo regime di responsabilità; e iii) il regime delle sanzioni e delle misure amministrative. La BCE ritiene che le nuove norme possano svolgere un ruolo importante per prevenire comportamenti abusivi e incrementare la fiducia degli investitori. La BCE ritiene che la proposta di rafforzamento del quadro normativo relativo agli OICVM sia una misura tempestiva considerati i miglioramenti già conseguiti nella regolamentazione dei gestori di fondi di investimento alternativi attraverso la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (2) (di seguito la «direttiva GFIA»).
Osservazioni di carattere specifico
1. Riutilizzo di attività da parte di un depositario di OICVM
La BCE ritiene che la proposta di direttiva dovrebbe vietare espressamente che un depositario di OICVM o qualsiasi soggetto a cui sia stata delegata la custodia di un fondo OICVM riutilizzi le attività sotto la sua gestione per proprio conto. Tali pratiche possono mettere a rischio gli investitori, nonché generare rischi rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria, a causa della leva finanziaria derivante da dette pratiche. In tale contesto, la BCE ritiene necessario che il quadro normativo relativo agli OICVM sia maggiormente rigoroso in proposito rispetto dalla direttiva GFIA, che consente di riutilizzare le attività purché vi sia il previo consenso dei gestori del fondo. Ciò è giustificato dal fatto che i prodotti di OICVM hanno un’ampia distribuzione presso gli investitori al dettaglio, mentre i fondi gestiti ai sensi della direttiva GFIA sono in genere riservati agli investitori professionali.
2. Delega
La proposta di direttiva consente di delegare le funzioni di custodia di un depositario ad un subcustode subordinatamente al rispetto di determinate condizioni che, secondo la relazione esplicativa, sono allineate a quelle applicabili ai sensi della direttiva GFIA. Al riguardo la BCE ritiene che la tutela degli investitori al dettaglio richieda norme più rigorose per i depositari di OICVM rispetto ai depositari nominati da gestori di fondi di investimento alternativi. In particolare, la delega da parte di un depositario di OICVM a un subcustode situato al di fuori dell’Unione europea dovrebbe essere soggetta in ogni caso a garanzie adeguate, quali requisiti patrimoniali minimi e una vigilanza efficace nel paese considerato. Infine, è necessaria una modifica anche per quanto riguarda il mantenimento delle eccezioni che consentono a soggetti in paesi terzi di fungere da subcustodi di un depositario di OICVM, nonostante tali soggetti non soddisfino i requisiti di delega previsti dalla legislazione dell’Unione.
3. Ammissibilità a fungere da depositario di OICVM
La BCE sostiene l’introduzione di condizioni di ammissibilità che consentano unicamente agli enti creditizi e alle imprese di investimento di fungere da depositari di OICVM. Ciò ridurrebbe il rischio per gli investitori di essere frodati come conseguenza della nomina di un depositario di OICVM che non sia soggetto ad un adeguato livello di regolamentazione e vigilanza. Inoltre, si dovrebbe altresì valtutare se il regime proposto per i requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (3) fornisca adeguate garanzie in relazione all’esercizio delle funzioni di depositario di OICVM, considerate la scala e la complessità degli OICVM per cui dette funzioni sono esercitate e i rischi di responsabilità generati dalle stesse.
4. Responsabilità
La BCE ritiene che gli «eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo» (4) che comportano la possibilità per un depositario di escludere contrattualmente la responsabilità dovrebbero essere specificati in modo dettagliato negli atti delegati della Commissione, facendo riferimento alle categorie di attività che possono essere considerate perse a causa di tali eventi esterni e le tipologie specifiche di eventi previsti.
Laddove la BCE raccomandi che la proposta di direttiva sia modificata, proposte redazionali specifiche accompagnate da note esplicative a tal fine si trovano nell’allegato.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 gennaio 2013
Il vicepresidente della BCE
Vítor CONSTÂNCIO
(1) COM(2012) 350 final.
(2) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1. Cfr. parere della BCE CON/2009/81, del 16 ottobre 2009, relativo a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE (GU C 272 del 13.11.2009, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu
(3) Cfr. proposta di direttiva del Parlamento europeo e degli Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario [COM(2011) 453 definitivo], e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [COM(2011) 452 definitivo].
(4) Cfr. articolo 26 ter, lettera f), della direttiva 2009/65/CE inserito dall’articolo 1, paragrafo 8, della proposta di direttiva.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
||||||||||||||||||||||||||||
Modifica 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 1, paragrafo 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nota esplicativa La BCE ritiene che il quadro normativo relativo agli OICVM debba essere più rigoroso rispetto a quello previsto nella direttiva GFIA, non consentendo il riutilizzo delle attività da parte del depositario in qualsiasi caso. Ciò è giustificato in quanto: i) i prodotti di OICVM hanno un’ampia distribuzione presso gli investitori al dettaglio; e ii) il riutilizzo di attività da parte del depositario può generare rischi rilevanti sotto il profilo della stabilità finanziaria, a causa della leva finanziaria derivante da dette pratiche. La delega da parte di un depositario di OICVM a un subcustode situato al di fuori dell’Unione in maniera ottimale dovrebbe essere soggetta a garanzie pari a quelle richieste dalla legislazione dell’Unione, quali requisiti patrimoniali minimi e una vigilanza efficace nel paese considerato. Laddove si applichino delle eccezioni, queste dovrebbero essere chiaramente comunicate all’investitore. Al riguardo, la tutela degli investitori al dettaglio richiede regole più rigorose per i depositari di OICVM rispetto ai depositari nominati da gestori di fondi di investimento alternativi. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Modifica 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Articolo 1, paragrafo 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Nota esplicativa Gli «eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo» che comportano la possibilità per il depositario di escludere contrattualmente la responsabilità dovrebbero essere specificati in modo dettagliato negli atti delegati della Commissione, facendo riferimento alle categorie di attività che possono essere considerate perse a causa di tali eventi esterni e le tipologie specifiche di eventi previsti. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.