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Documento 52003HB0001

Raccomandazione, ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2003/1)

GU C 29 del 7.2.2003, pagg. 6–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003HB0001

Raccomandazione, ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2003/1)

Gazzetta ufficiale n. C 029 del 07/02/2003 pag. 0006 - 0011


Raccomandazione, ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per una decisione del Consiglio concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(BCE/2003/1)

(2003/C 29/07)

(Presentata dalla Banca centrale europea il 3 febbraio 2003)

NOTA ESPLICATIVA

Il trattato di Nizza ha aggiunto allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea un nuovo articolo 10.6, il quale recita: "L'articolo 10.2 (dello statuto) può essere modificato dal Consiglio riunito a livello di capi di Stato o di governo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Consiglio raccomanda l'adozione di tali modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo esser state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali [...]". L'articolo 10.6 deve essere letto in collegamento con la dichiarazione relativa all'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegata al trattato di Nizza. Tale dichiarazione prevede che: "La conferenza conta che sia presentata quanto prima una raccomandazione ai sensi dell'articolo 10.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.".

La BCE sottopone, pertanto, la presente raccomandazione per una decisione del Consiglio su una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10.6 dello statuto, tale raccomandazione è stata adottata dal consiglio direttivo della BCE all'unanimità e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'articolo 10.6 dello statuto costituisce la base giuridica per l'adeguamento delle modalità di voto del consiglio direttivo. Poiché esso limita il campo delle modifiche all'articolo 10.2 dello statuto, qualsiasi adeguamento delle modalità di voto non deve pregiudicare il diritto dei membri del consiglio direttivo di essere presenti alle riunioni (articolo 10.1 dello statuto) e di partecipare alle discussioni. Inoltre, qualsiasi adeguamento delle modalità di voto non influisce sulle decisioni prese ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51 dello statuto (articolo 10.3 dello statuto).

Al fine di salvaguardare l'efficienza e la tempestività del processo decisionale del consiglio direttivo in seguito all'allargamento dell'area dell'euro, il numero dei governatori con diritto di voto deve essere inferiore al numero complessivo dei governatori che compongono il consiglio direttivo. Un sistema di rotazione costituisce una modalità equa, efficiente e accettabile di assegnare i diritti di voto ai governatori. I sei membri del comitato esecutivo mantengono il diritto di voto in via permanente. Qualsiasi deroga a tale assetto sarebbe difficilmente conciliabile con il loro particolare status così come definito nel trattato CE e nello statuto. Essi sono gli unici membri del consiglio direttivo nominati a livello europeo tramite una procedura prevista dal trattato, che esercitano la loro attività esclusivamente nel contesto dell'area dell'euro e per la BCE, la cui competenza si estende all'intera area dell'euro. Infine, si deve tenere presente che il voto del presidente, membro del comitato esecutivo, prevale in caso si raggiunga una situazione di parità all'interno del consiglio direttivo.

Il sistema di rotazione dovrebbe essere impostato sulla base di cinque principi fondamentali, ossia: "un membro, un voto", "partecipazione a titolo personale", "rappresentatività", "automaticità/solidità" e "trasparenza".

In primo luogo, il principio "un membro, un voto", cardine del sistema decisionale della BCE e dell'Eurosistema, deve continuare ad applicarsi ai membri aventi diritto di voto. In ogni caso, l'adozione di un sistema di rotazione implica necessariamente che, all'aumentare del numero dei governatori, non esisteranno più diritti di voto permanenti per tutti i membri del consiglio direttivo.

In secondo luogo, tutti i membri del consiglio direttivo continueranno a partecipare alle riunioni a titolo personale e con piena indipendenza, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno il diritto di voto.

In terzo luogo, poiché l'introduzione di un sistema di rotazione si presterebbe teoricamente a creare situazioni in cui i membri del consiglio direttivo aventi diritto di voto provengano da Stati membri che, nell'insieme, potrebbero non essere considerati adeguatamente rappresentativi dell'economia dell'intera area dell'euro, il sistema stesso dovrebbe essere strutturato in maniera da evitare tale possibilità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di rappresentatività, il sistema di rotazione deve operare una differenziazione tra i governatori in termini di frequenza di voto: i governatori degli Stati membri più grandi potranno esercitare il diritto di voto con maggiore frequenza rispetto a quelli degli Stati membri più piccoli. Sebbene l'introduzione di considerazioni legate alla rappresentatività costituisca un allontanamento dalle attuali disposizioni relative al sistema di voto in seno al consiglio direttivo, essa è esclusivamente motivata dalla necessità di tenere conto dell'impatto dell'allargamento sul processo decisionale del Consiglio direttivo. Questa differenziazione ex ante tra i governatori dovrebbe applicarsi esclusivamente alla preventiva determinazione della frequenza con cui ciascun governatore può esercitare il diritto di voto. Il principio "un membro, un voto" continuerà ad applicarsi a tutti i governatori aventi, in qualsiasi momento, il diritto di voto. Di conseguenza, tale differenziazione non dovrebbe incidere sulla sostanza dell'effettivo processo decisionale, ma rilevare unicamente ai fini della determinazione dei membri a cui spetta, in un determinato momento, il diritto di voto.

In quarto luogo, il sistema di rotazione deve essere configurato in maniera tale che il sistema stesso, le norme sull'assegnazione dei governatori ai diversi gruppi e quelle sull'attribuzione dei diritti di voto a tali gruppi permettano al sistema stesso di adattarsi automaticamente al processo di allargamento dell'area dell'euro. Il sistema deve essere, inoltre, in grado di funzionare fino a un massimo di 27 Stati membri, ossia gli attuali Stati facenti parte dell'UE e i 12 paesi candidati all'adesione elencati nella Dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea allegata al trattato di Nizza. Questo principio di "solidità" consente, in particolare, di evitare situazioni in cui, a seguito del funzionamento del sistema di rotazione, i governatori appartenenti a un gruppo di Stati membri più piccoli godano di una frequenza di voto maggiore di quella attribuita ai governatori facenti parte di un gruppo di Stati membri relativamente più grandi.

In quinto luogo, l'impostazione del sistema di rotazione deve essere trasparente. Pertanto il linguaggio con cui viene formulato l'articolo 10.2 dello statuto, così come modificato, deve essere ragionevolmente accessibile e risultare conforme ai requisiti della legislazione comunitaria primaria.

Alla luce dei citati principi fondamentali, l'adeguamento delle modalità di voto del consiglio direttivo è stato delineato come descritto nell'articolo 1.

2. COMMENTO AGLI ARTICOLI

Articolo 1

Nei limiti posti dall'articolo 10.6 dello statuto, l'articolo 1 stabilisce un sistema per la rotazione dei diritti di voto in seno al consiglio direttivo. Allorché il numero dei membri del consiglio direttivo sarà superiore a 21, le modalità di voto saranno modificate. In linea con l'attuale assetto istituzionale, il numero totale dei diritti di voto è limitato a 21. In considerazione del loro particolare status (cfr. supra), i sei membri del comitato esecutivo continueranno ad esercitare il diritto di voto in via permanente. I rimanenti 15 diritti di voto saranno ripartiti a rotazione fra i governatori, in base a regole predeterminate. A ciascun membro del consiglio direttivo con diritto di voto spetterà un voto, da esercitare esclusivamente a titolo personale e in piena indipendenza. Al fine di assicurare che ciascuna decisione presa dal consiglio direttivo sia rappresentativa dell'economia dell'area dell'euro nel suo insieme, i governatori saranno suddivisi in gruppi, caratterizzati dalla diversa frequenza con cui i membri potranno esercitare il diritto di voto. L'assegnazione dei governatori ai vari gruppi sarà effettuata in base a una graduatoria degli Stati membri delle rispettive BCN, stilata tenendo conto delle quote degli Stati nel totale dell'area dell'euro secondo un indicatore articolato in due componenti: 1) la quota nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato (di seguito "PILpm") degli Stati membri senza deroga; e 2) la quota nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie (di seguito "BTA-IFM") degli Stati membri senza deroga. La scelta della prima e più significativa componente, il PILpm, si giustifica per il suo diffuso utilizzo quale espressione più obiettiva della dimensione dell'economia complessiva di ciascuno degli Stati membri partecipanti. La scelta della seconda componente è giustificata dalla necessità di riconoscere la rilevanza specifica del settore finanziario degli Stati membri partecipanti per le decisioni della banca centrale. I pesi relativi assegnati sono 5/6 per il PILpm e 1/6 per il BTA-IFM. Questa ponderazione è adeguata in quanto fa sì che il settore finanziario sia rappresentato in misura sufficiente e in maniera significativa.

Per quanto attiene al funzionamento del sistema di rotazione, sono previsti due stadi, dipendenti dalla sequenza del processo di allargamento dell'area dell'euro:

- Dalla data in cui il numero dei governatori sarà superiore a 15, e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi saranno assegnati a due gruppi. Per ragioni di continuità, si ritiene appropriato partire da uno schema di rotazione che comporti solo uno scostamento marginale dalle attuali regole di voto e che sia piuttosto semplice. L'arco di tempo in cui tale schema troverà applicazione risulta incerto in quanto connesso alla sequenza del processo di allargamento dell'area dell'euro. Il primo gruppo sarà composto dai cinque governatori delle BCN degli Stati membri con le maggiori quote nel totale dell'area dell'euro, calcolate in base all'indicatore descritto sopra. Il secondo gruppo sarà costituito da tutti gli altri governatori. Ai cinque governatori del primo gruppo saranno attribuiti complessivamente quattro voti, mentre i rimanenti governatori del secondo gruppo avranno 11 voti. In ogni caso, dall'avvio del sistema di rotazione e fino a che il numero dei governatori sarà superiore a 18, vi è la necessità di porre in essere misure eccezionali al fine di evitare che i membri del primo gruppo abbiano una frequenza di voto inferiore rispetto a quelli del secondo. Ciò può riflettersi sul modo in cui i 15 diritti di voto sono assegnati ai due gruppi. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni in cui ai governatori facenti parte di un qualsiasi gruppo spetti una frequenza di voto del 100 %, il consiglio direttivo può altresì decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18. L'attuazione di queste particolari regole per la rotazione, che avrà una durata limitata nel tempo, dovrebbe essere di competenza del consiglio direttivo.

- A decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sarà pari a 22, verranno costituiti tre gruppi. Il primo sarà composto dai cinque governatori delle BCN degli Stati membri con le maggiori quote nel totale dell'area dell'euro, calcolate in base all'indicatore descritto sopra. Il secondo sarà formato dalla metà del numero totale dei governatori, eventualmente arrotondato per eccesso, e tenendo conto del principio di solidità, in modo tale da assicurare continuità nella frequenza dei diritti di voto di tale gruppo. Confluiranno in questo gruppo i governatori provenienti dalle BCN degli Stati membri che occuperanno le posizioni successive nella graduatoria dei paesi stilata in base ai criteri di cui sopra. Il terzo gruppo sarà composto da tutti gli altri governatori. Quattro diritti di voto saranno assegnati al primo gruppo, otto al secondo e tre al terzo. Nel momento in cui 27 Stati membri parteciperanno all'area dell'euro, la frequenza di voto del primo gruppo sarà dell'80 %, quella del secondo gruppo del 57 % e quella del terzo gruppo del 38 %.

La rotazione dei diritti di voto tra i governatori sarà altresì soggetta al principio per cui, all'interno di ciascun gruppo, i governatori stessi potranno esercitare il proprio diritto di voto per uguali periodi di tempo. Le misure, di natura meramente operativa, necessarie per l'attuazione di questo principio saranno adottate dal consiglio direttivo.

La composizione dei gruppi sarà modificata ogniqualvolta il PILpm complessivo della CE sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 dello statuto, ovvero ogni qualvolta il numero di governatori aumenti in conseguenza dell'allargamento dell'area dell'euro. I dati per il calcolo delle quote nel PILpm complessivo saranno forniti dalla Commissione in base alle regole adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 29.2 dello statuto. I dati per il calcolo delle quote nel BTA-IFM saranno determinati in linea con il quadro statistico applicabile alla Comunità europea al momento di tale calcolo. Conseguentemente, tali dati saranno calcolati dalla BCE nell'ambito di quanto deciso dal Consiglio ai sensi dell'articolo 5.4 dello statuto, ossia del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1), e successivamente specificato dalla BCE con il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato nel settore delle istituzioni finanziarie monetarie(2) modificato dal regolamento (CE) n. 2174/2002(3).

L'aggiornamento quinquennale di cui sopra segue le motivazioni di cui all'articolo 29.3 dello statuto. Le nuove quote risultanti da tali modifiche si applicheranno a partire dal primo giorno dell'anno successivo. Allorché uno o più nuovi governatori diventino membri del consiglio direttivo, i periodi di riferimento per il calcolo delle quote degli Stati membri delle rispettive BCN nel PILpm complessivo e nel BTA-IFM degli Stati membri senza deroga dovrebbero essere identici a quelli utilizzati per le ultime modifiche quinquennali delle quote. Le nuove quote risultanti da tali modifiche straordinarie si applicheranno a partire dal giorno in cui il nuovo governatore entri (ovvero i nuovi governatori entrino) a far parte del consiglio direttivo. Questi aspetti saranno regolati delle disposizioni di attuazione che dovranno essere adottate dal consiglio direttivo.

Qualsiasi decisione che si renda necessaria per l'attuazione degli aspetti operativi del sistema di rotazione sarà, quale eccezione alle nuove modalità di voto, adottata da tutti i membri del consiglio direttivo con maggioranza di due terzi (a prescindere dal fatto che essi, al momento della decisione, siano o meno titolari del diritto di voto).

Articolo 2

La decisione del Consiglio che modifica l'articolo 10.2 dello statuto deve formare oggetto di raccomandazione agli Stati membri per l'adozione. Tale modifica entrerà in vigore solo successivamente alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Le modalità dell'entrata in vigore sono disciplinate sul modello delle disposizioni finali del trattato di Nizza.

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(3) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

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