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Documento 32009X0122(01)

Accordo, dell' 8 dicembre 2008 , tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

GU C 16 del 22.1.2009, pagg. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 65 - 70

22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/10


ACCORDO

dell'8 dicembre 2008

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per le terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2009/C 16/02)

(1)

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

1, Kynaz Alexander 1 Sq.

BG-Sofia-1000

Česká národní banka

Na Příkopě 28

CZ-115 03 Praha 1

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

DK-1093 Copenhagen K

Eesti Pank

Estonia pst. 13

EE-15095 Tallinn

Latvijas Banka

K. Valdemara iela 2a

LV-1050 Riga

Lietuvos bankas

Totoriu g. 4

LT-01121 Vilnius

Magyar Nemzeti Bank

Szabadság tér 8/9

H-1054 Budapest

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

PL-00-919 Varsavia

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3,

RO-030031 Bucarest

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

SK-813 25 Bratislava

Sveriges Riksbank

Brunkebergstorg 11

S-103 37 Stoccolma

Bank of England

Threadneedle Street

Londra EC2R 8AH

Regno Unito

, e

(2)

Banca centrale europea (BCE)

(di seguito «le parti»)

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1o gennaio 1999.

(2)

Ai sensi della risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.

(3)

La Slovacchia, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2 novembre 2005; la Národná banka Slovenska è parte dell'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (1), modificato dall'accordo del 21 dicembre 2006 (2), e dall'accordo del 14 dicembre 2007 (3) (di seguito congiuntamente denominati «accordo tra le banche centrali sull'AEC II»).

(4)

Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell'8 luglio 2008, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1o gennaio 2009 (4), la deroga in favore della Slovacchia di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009; l'euro sarà la moneta della Slovacchia a partire dal 1o gennaio 2009 e la Národná banka Slovenska non farà più parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II da tale data.

(5)

Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini sono previste nell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II.

(6)

Le disposizioni vigenti per l'intervento AEC II ai margini richiedono un ulteriore aggiornamento e una revisione onde tener conto dell'introduzione di un nuovo criterio per le controparti idonee ad effettuare interventi ai margini e raffinare un criterio di idoneità esistente.

(7)

È pertanto necessario modificare l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II al fine di tener conto dell'abrogazione della deroga in favore della Slovacchia e dei cambiamenti del criterio di idoneità per l'intervento AEC II ai margini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica all'accordo tra le banche centrali sull'AEC II in vista dell'abrogazione della deroga della Slovacchia

La Národná banka Slovenska cessa di esser parte dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II dal 1o gennaio 2009.

Articolo 2

Sostituzione degli allegati I e II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II

2.1.   L'allegato I dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I al presente accordo.

2.2.   L'allegato II dell'accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II al presente accordo.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1.   Il presente accordo modifica, con effetto dal 1o gennaio 2009, l'accordo tra le banche centrali sull'AEC II.

3.2.   Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dai rappresentanti debitamente autorizzati delle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2008.

Per la

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

Per la

Česká národní banka

Per la

Danmarks Nationalbank

Per la

Eesti Pank

Per la

Latvijas Banka

Per la

Lietuvos bankas

Per la

Magyar Nemzeti Bank

Per la

Narodowy Bank Polski

Per la

Banca Națională a României

Per la

Národná banka Slovenska

Per la

Sveriges Riksbank

Per la

Bank of England

Per la

Banca centrale europea


(1)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(2)  GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

(3)  GU C 319 del 29.12.2007, pag. 7.

(4)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CONVENZIONI PER LA CITAZIONE DI VALUTE PARTECIPANTI ALL'AEC II E LA PROCEDURA DEL PAGAMENTO DOPO PAGAMENTO APPLICABILE AI CASI DI INTERVENTO AI MARGINI

A.   Convenzione per la quotazione delle valute

Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotato utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 EUR utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.

La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II. I tassi d'intervento saranno determinati aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.

B.   Procedura del pagamento dopo pagamento

In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le banche centrali nazionali (BCN) appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura del pagamento dopo pagamento. Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II applicano tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II possono, se lo desiderano, applicare la medesima procedura del pagamento dopo pagamento quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.

i)   Principi generali

La procedura del pagamento dopo pagamento viene applicata qualora vi siano interventi ai margini, nell'ambito dell'AEC II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II.

Per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'AEC II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata e possedere un indirizzo SWIFT. Quale criterio di idoneità supplementare, alle controparti sarà richiesto di fornire in anticipo alla BCN interessata istruzioni standard di regolamento nelle valute AEC II e ogni ulteriore aggiornamento di tali istruzioni. Può essere richiesto alle controparti idonee di fornire alla BCE o alle BCN le informazioni specificate da parte della BCE e delle BCN interessate di volta in volta.

Le controparti idonee ad effettuare un intervento ai margini nell'AEC II possono anche effettuare tale intervento direttamente con la BCE, sempre che esse abbiano lo status di controparti idonee ad eseguire operazioni di cambio con la BCE ai sensi dell'indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (1).

Le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'AEC II agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE.

Quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta per consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata.

ii)   Scadenza per il ricevimento dei fondi da parte delle controparti

Le controparti pagano gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13, ora CET, della data di valuta.»


(1)  GU L 192 del 19.7.2008, pag. 63.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI SULL'AEC II

con effetto a decorrere dal 1o maggio 2009

(Mio EUR)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi (1)

Българска народна банка (Banca centrale di Bulgaria)

520

Česká národní banka

690

Danmarks Nationalbank

700

Eesti Pank

310

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

380

Magyar Nemzeti Bank

670

Narodowy Bank Polski

1 750

Banca Națională a României

1 000

Sveriges Riksbank

940

Bank of England

4 700

Banca centrale europea

nessuno


Banche centrali nazionali dell'area dell'euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nessuno

Bank of Greece

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Banca d'Italia

nessuno

Central Bank of Cyprus

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Banka Slovenije

nessuno

Národná banka Slovenska

nessuno

Suomen Pankki

nessuno»


(1)  Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.


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