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Documento 31998X1113

Accordo del 1 settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria - Convenzione per la quotazione delle valute partecipanti all'ERM II e per la procedura di "payment after payment" in caso di intervento ai margini - Limiti massimi per l'accesso alla linea di credito di brevissimo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell'accordo del 1 settembre 1998

GU C 345 del 13.11.1998, pagg. 6–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/03/2006; abrogato da 32006X0325(01)

31998X1113

Accordo del 1 settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria - Convenzione per la quotazione delle valute partecipanti all'ERM II e per la procedura di "payment after payment" in caso di intervento ai margini - Limiti massimi per l'accesso alla linea di credito di brevissimo termine di cui agli articoli 8, 10 e 11 dell'accordo del 1 settembre 1998

Gazzetta ufficiale n. C 345 del 13/11/1998 pag. 0006 - 0012


ACCORDO del 1° settembre 1998 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (98/C 345/05)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (DI SEGUITO DENOMINATA «BCE») E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO RISPETTIVAMENTE DENOMINATI «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO» E «STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),

considerando che il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito denominata «risoluzione») ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito denominato «ERM II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999;

considerando che, ai sensi della risoluzione,

- l'ERM II sostituirà l'attuale Sistema monetario europeo,

- un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per il conseguimento di più elevati livelli di investimenti, crescita e occupazione ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre valute dell'UE, che costituirebbero un ostacolo per i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell'articolo 109 M del trattato che istituisce la Comunità europea, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica del cambio come una questione di interesse comune,

- l'ERM II contribuirà a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II (di seguito denominati «Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro,

- la partecipazione all'ERM II sarà facoltativa per gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro. Tuttavia, si prevede che gli Stati membri con deroga vi aderiranno. Uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio all'ERM II potrà farlo successivamente,

- l'ERM II funzionerà senza pregiudicare l'obiettivo primario della BCE e delle BCN non appartenenti all'area dell'euro, che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi,

- per la valuta di ciascuno degli Stati membri partecipanti non appartenente all'area dell'euro (di seguito denominata «valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro») sarà definita una parità centrale rispetto all'euro,

- vi sarà una banda di oscillazione standard di ± 15 % rispetto alle parità centrali,

- sarebbe necessario garantire che ogni aggiustamento delle parità centrali sia effettuato con tempestività, al fine di evitare disallineamenti rilevanti. Pertanto, tutti i partecipanti all'accordo comune sulle parità centrali, BCE compresa, avranno il diritto di avviare una procedura confidenziale volta al riesame delle parità centrali,

- l'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato, con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II (di seguito denominate «BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro») potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario, che è la stabilità dei prezzi. Nel decidere, esse terrebbero debitamente conto di tutti i fattori rilevanti e, in particolare, della necessità di salvaguardare la stabilità dei prezzi e un credibile funzionamento dell'ERM II,

- la cooperazione in materia di politica di cambio potrà essere rafforzata ulteriormente consentendo, per esempio, legami di cambio più stretti tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, se e nella misura in cui questi risultano adeguati nell'ambito del progresso verso la convergenza;

considerando che l'intervento sarà utilizzato come strumento di supporto unitamente ad altre misure, tra cui l'adozione di politiche monetarie e fiscali appropriate, favorevoli alla convergenza economica e alla stabilità dei cambi. Saranno possibili interventi intramarginali coordinati, decisi di comune accordo tra la BCE e la rispettiva BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, congiuntamente ad altre, adeguate misure di politica economica, fra cui l'utilizzo flessibile dei tassi d'interesse, adottate da quest'ultima;

considerando che è necessario consentire una sufficiente flessibilità, soprattutto per potersi adeguare ai vari gradi, ritmi e strategie di convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro;

considerando che il presente accordo non precluderà la creazione, su base bilaterale, di ulteriori bande di oscillazione e la conclusione di accordi di intervento tra Stati membri non appartenenti all'area dell'euro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. PARITÀ CENTRALI E MARGINI DI OSCILLAZIONE

Articolo 1

Parità centrali bilaterali e tassi d'intervento tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro

1.1. Le parti aderenti al presente accordo rendono note al mercato, in un comunicato congiunto, le parità centrali bilaterali, e ogni cambiamento loro apportato, tra le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e l'euro stesso, stabilite in base alla procedura comune definita al paragrafo 2.3 della risoluzione.

1.2. In conformità con le bande di oscillazione fissate in base ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 della risoluzione, la BCE e ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro stabiliscono di comune accordo i tassi bilaterali massimo e minimo tra l'euro e le valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, per gli interventi automatici. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro comunicano congiuntamente tali tassi al mercato, che saranno quotati in base alla convenzione di cui all'allegato I.

II. INTERVENTI

Articolo 2

Disposizioni generali

2.1. L'intervento sarà in linea di massima effettuato in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro dovranno comunicarsi a vicenda le informazioni su tutti gli interventi in cambi destinati a tutelare la coesione dell'ERM II.

2.2. La BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro si comunicheranno inoltre a vicenda ogni altro intervento in cambi.

Articolo 3

Intervento ai margini

3.1. L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Tuttavia, la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere l'intervento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, ossia la salvaguardia della stabilità dei prezzi.

3.2. Nel decidere se sospendere l'intervento, la BCE o una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro dovrà inoltre tenere in debito conto ogni altro fattore rilevante, ivi compresa la credibilità del funzionamento dell'ERM II. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno fondare ogni decisione su elementi fattuali e, in tale contesto, prendere in considerazione anche eventuali conclusioni raggiunte da altri organi competenti. La BCE e/o la BCN partecipante interessata non appartenente all'area dell'euro dovranno comunicare l'intenzione di sospendere l'intervento, con il massimo anticipo possibile e in modo strettamente confidenziale, alle altre autorità monetarie interessate e alle autorità monetarie di tutti gli altri Stati membri partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

3.3. In caso di intervento ai margini, sarà applicata una procedura di «payment after payment», come riportato nell'allegato I.

Articolo 4

Intervento intramarginale coordinato

La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro possono decidere di procedere ad interventi intramarginali coordinati.

Articolo 5

Accordo preliminare per l'intervento e per altre operazioni

5.1. L'accordo preliminare della banca centrale che emette la valuta d'intervento è richiesto quando una banca centrale ha l'intenzione di utilizzare tale valuta per importi superiori ai limiti stabiliti di comune accordo, in relazione a tutti gli interventi non obbligatori, compresi gli interventi intramarginali unilaterali, che comportano la vendita o l'acquisto di valute partecipanti.

5.2. L'accordo preliminare è inoltre richiesto per operazioni diverse dall'intervento che interessino almeno una valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro o l'euro stesso e che siano di entità tale da poter influire sul tasso di cambio delle due valute interessate. In tali situazioni, le due banche centrali in questione concordano modalità che riducano al minimo le possibili conseguenze, prevedendo eventualmente il regolamento totale o parziale dell'operazione direttamente tra banche centrali.

III. LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE

Articolo 6

Disposizioni generali

6.1. Per gli interventi in euro e nelle valute partecipanti non appartenenti all'area dell'euro, la BCE e ciascuna delle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro apriranno reciproche linee di credito a brevissimo termine. La scadenza iniziale delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine sarà di tre mesi.

6.2. Le operazioni di finanziamento effettuate mediante tali linee di credito prenderanno la forma di vendite e acquisiti a pronti delle valute partecipanti, generando posizioni di credito e debito corrispondenti, denominate nella valuta della banca centrale creditrice, tra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro. La data valuta delle operazioni di finanziamento coinciderà con la data valuta dell'intervento sul mercato. La BCE terrà evidenza di tutte le transazioni effettuate nell'ambito di tali linee di credito.

Articolo 7

Finanziamento dell'intervento ai margini

7.1. La linea di credito a brevissimo termine è, in via di principio, disponibile automaticamente e senza limite d'importo per il finanziamento di interventi ai margini nelle valute partecipanti.

7.2. La banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

7.3. La BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro potranno sospendere il finanziamento automatico se questo dovesse entrare in conflitto con il loro obiettivo primario, che è la salvaguardia della stabilità dei prezzi. La sospensione del finanziamento automatico è soggetta alle disposizioni dell'articolo 3.2 del presente accordo.

Articolo 8

Finanziamento dell'intervento intramarginale

Ai fini dell'intervento intramarginale, il finanziamento a brevissimo termine può essere reso disponibile, previo accordo della banca centrale che emette la valuta d'intervento, alle seguenti condizioni:

a) l'importo cumulativo del finanziamento messo a disposizione della banca centrale debitrice non deve superare il limite massimo previsto per quest'ultima, riportato nell'allegato II;

b) la banca centrale debitrice deve utilizzare in modo appropriato le proprie riserve in valuta estera prima di ricorrere a questo strumento.

Articolo 9

Remunerazione

9.1. I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale; oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario il giorno della scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare.

9.2. Gli interessi maturati saranno corrisposti nella valuta della banca centrale creditrice alla data di scadenza dell'operazione iniziale di finanziamento, oppure, se del caso, alla data di liquidazione anticipata di un saldo debitore. In caso di rinnovo del finanziamento ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, gli interessi saranno capitalizzati alla fine di ciascun trimestre e corrisposti alla data di rimborso finale del debito.

9.3. Ai fini dell'articolo 9.1 del presente accordo, ciascuna BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro deve comunicare alla BCE il tasso rappresentativo a tre mesi rilevato sul proprio mercato monetario domestico. La BCE utilizzerà un tasso rappresentativo a tre mesi in euro, rilevato sul mercato monetario interno, e lo comunicherà alle BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

Articolo 10

Rinnovo automatico

Su richiesta della banca centrale debitrice, la scadenza di un'operazione di finanziamento potrà essere dilazionata di tre mesi.

Tuttavia:

a) la scadenza iniziale può essere dilazionata automaticamente una sola volta e per un massimo di tre mesi;

b) l'importo totale del debito risultante dall'applicazione del presente articolo non può mai superare il limite previsto per la banca centrale debitrice, riportato nell'allegato II, che fissa i limiti per ciascuna banca centrale.

Articolo 11

Rinnovo mediante accordo reciproco

11.1. I debiti che superino i limiti riportati nell'allegato II, possono essere rinnovati una volta sola per tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.

11.2. I crediti già rinnovati automaticamente per tre mesi possono essere rinnovati per altri tre mesi, previo accordo della banca centrale creditrice.

Articolo 12

Rimborsi anticipati

Tutti i saldi debitori registrati ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del presente accordo possono essere liquidati in anticipo, in qualsiasi momento, su richiesta della banca centrale debitrice.

Articolo 13

Compensazione delle posizioni di credito e debito reciproche

Le posizioni di credito e debito reciproche tra la BCE e una BCN partecipante non appartenente all'area dell'euro, derivanti da operazioni contemplate agli articoli 6-12 del presente accordo, possono essere oggetto di compensazione, previo accordo tra le due parti interessate.

Articolo 14

Mezzi di regolamento

14.1. Allo scadere di un'operazione di finanziamento, o in caso di rimborso anticipato, il pagamento sarà effettuato in linea di principio mediante attività denominante nella valuta della banca centrale creditrice.

14.2. La presente disposizione non pregiudica altre forme di regolamento concordate tra banche centrali creditrici e debitrici.

IV. RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI TASSI DI CAMBIO

Articolo 15

Rafforzamento della cooperazione in materia di tassi di cambio

15.1. La cooperazione nel settore della politica del cambio tra le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro e la BCE può essere ulteriormente rafforzata; in particolare, legami più stretti in materia di tassi di cambio possono essere concordati caso per caso, su iniziativa dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro.

15.2. A richiesta dello Stato membro partecipante interessato non appartenente all'area dell'euro, possono essere fissate, caso per caso, bande di oscillazione più strette di quella standard, formalmente convenute e sostenute, in linea di principio, tramite ricorso all'intervento e al finanziamento, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.4 della risoluzione.

15.3. Altri tipi di legami di cambio più stretti, di carattere informale, possono inoltre essere costituiti fra la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro.

V. SORVEGLIANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 16

Compiti del consiglio generale della BCE

16.1. Il consiglio generale della BCE sorveglierà il funzionamento dell'ERM II e assicurerà il coordinamento delle politiche monetarie e dei cambi, nonché la gestione dei meccanismi d'intervento e di finanziamento definiti nel presente accordo. Dovrà sorvegliare da vicino e in maniera continuativa la sostenibilità dei rapporti di cambio bilaterali tra ciascuna valuta partecipante non appartenente all'area dell'euro e l'euro stesso.

16.2. Il consiglio generale della BCE riesaminerà periodicamente le condizioni di applicazione del presente accordo alla luce dell'esperienza acquisita.

Articolo 17

Riesame delle parità centrali e della partecipazione a bande di oscillazione più strette

17.1. Tutte le parti dell'accordo comune concluso ai sensi del paragrafo 2.3 della risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura confidenziale volta alla riconsiderazione delle parità centrali.

17.2. Nel caso di bande di oscillazione più strette del normale, concordate formalmente, tutti i partecipanti all'accordo adottato ai sensi del paragrafo 2.4 della risoluzione, compresa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura confidenziale di verifica circa l'adeguatezza della partecipazione della rispettiva valuta a tale fascia ristretta.

VI. NON PARTECIPAZIONE

Articolo 18

Applicabilità

Le disposizioni degli articoli 1, 2.1, 3, 4, 6-15 e 17 del presente accordo non si applicano alle BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'ERM II.

Articolo 19

Cooperazione nell'ambito della concertazione

Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'ERM II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito della concertazione e di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'ERM II.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Disposizioni finali

20.1. Il presente accordo sostituisce, a partire dal 1° gennaio 1999, l'accordo del 13 marzo 1979, modificato dall'atto del 10 giugno 1985 e dall'atto del 10 novembre 1987, che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo.

20.2. Il presente accordo sarà redatto, in versione debitamente firmata, nelle lingue inglese, francese e tedesca. Una copia conforme all'originale in ciascuna lingua sarà inviata ad ogni banca centrale dalla BCE, che è tenuta a conservare gli originali. Il presente accordo sarà tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e sarà pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO I

CONVENZIONE PER LA QUOTAZIONE DELLE VALUTE PARTECIPANTI ALL'ERM II E PER LA PROCEDURA DI «PAYMENT AFTER PAYMENT» IN CASO DI INTERVENTO AI MARGINI

A. Convenzione per la quotazione delle valute

Per tutte le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'ERM II, la parità centrale bilaterale nei confronti dell'euro sarà quotata utilizzando l'euro come valuta base. Il tasso di cambio sarà espresso come valore di 1 utilizzando sei cifre significative per tutte le valute.

La medesima convenzione sarà applicata per la quotazione dei tassi d'intervento massimo e minimo nei confronti dell'euro per le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'ERM II. I tassi d'intervento saranno determinanti aggiungendo o sottraendo l'ampiezza della banda concordata, espressa in termini percentuali, alle parità centrali bilaterali. I tassi risultanti saranno arrotondati a sei cifre significative.

B. Procedura di «payment after payment»

In caso di intervento ai margini, sia la BCE che le BCN appartenenti all'area dell'euro applicheranno la procedura di «payment after payment». Le BCN non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II applicheranno tale procedura quando agiscono in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE, conformemente al presente allegato; le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'ERM II possono, se lo desiderano, adottare la medesima procedura di «payment after payment» quando regolano interventi ai margini effettuati per conto proprio.

i) Principi generali

- La procedura di «payment after payment» viene applicata in caso di intervento ai margini nell'ambito dell'ERM II, tra l'euro e le valute degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'ERM II;

- per essere ammesse a partecipare agli interventi ai margini nell'ambito dell'ERM II, le controparti devono detenere un conto presso la BCN interessata. Devono altresì possedere indirizzi SWIFT e/o scambiare codici telex autenticati con la BCN interessata o con la BCE. Tali controparti possono anche effettuare interventi ai margini nell'ambito dell'ERM II direttamente con la BCE;

- le BCN non appartenenti all'area dell'euro e partecipanti all'ERM II agiranno in veste di corrispondenti delle BCN appartenenti all'area dell'euro e della BCE;

- quando si verifica un intervento ai margini, la BCN interessata o la BCE effettuano il pagamento relativo ad una data transazione solo dopo aver ricevuto conferma da parte del proprio corrispondente che l'importo dovuto è stato accreditato sul proprio conto. Le controparti sono tenute ad effettuare il versamento entro la scadenza convenuta onde consentire alle BCN o alla BCE di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Di conseguenza, le controparti devono effettuare il versamento prima della data di scadenza prefissata.

ii) Scadenza per il versamento dei fondi da parte delle controparti

Le controparti pagheranno gli importi derivanti dagli interventi al più tardi entro le ore 13 (ora della BCE/CET) della data valuta.

ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 e 11 DELL'ACCORDO DEL 1° SETTEMBRE 1998

con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999 (in milioni di euro)

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